La società per azioni costituisce sul piano storico e normativo il prototipo delle società di capitali, la cui disciplina analitica è applicabile, in quanto compatibile, anche alla società in accomandita per azioni ed in qualche misura ricalcata dalla disciplina della società a responsabilità limitata, la quale tuttavia non contiene, a differenza del sistema previgente, che sporadici e limitati rinvii alle norme in materia di società per azioni, che non risultano pertanto direttamente applicabili. Rispetto a questi tipi societari la s.p.a. si differenzia per la compresenza di due particolari elementi, ossia la responsabilità limitata di tutti i soci, che la distingue dalla s.a.p.a., in cui i componenti dell’organo amministrativo (soci accomandatari) rispondono solidalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sorte nel periodo in cui hanno rivestito tale carica, nonché la divisione del capitale in azioni, che la distingue invece dalla s.r.l., in cui le partecipazioni non possono essere rappresentate da azioni. La legislazione attualmente in vigore compie, anche per una migliore armonizzazione con il diritto dei mercati finanziari, alcune differenziazioni tra società cosiddette aperte, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (società quotate e con azioni diffuse) e società chiuse, che non vi fanno ricorso. Una differenza importante è nel sistema di controllo contabile: - nelle società chiuse il controllo contabile può essere affidato, in forza di specifica clausola statutaria , anziché ad un revisore contabile o ad una società di revisione, allo stesso collegio sindacale, ed in dette società si può prevedere altresì la possibilità di attribuire all'assemblea ordinaria la scelta se affidare detto controllo contabile al collegio sindacale ovvero ad un revisore contabile o ad una società di revisione; - nelle società aperte invece il controllo contabile spetta per legge necessariamente ad una società di revisione. Le azioni sono quote di partecipazione liberamente trasferibili e normalmente rappresentate da documenti che circolano secondo la disciplina dei titoli di credito, anche se l’emissione delle azioni è normale ma non essenziale, in quanto la legge permette alla società per azioni di non emettere azioni, sostituendole con l’iscrizione nel libro dei soci; nelle società quotate in borsa le azioni non possono più essere rappresentate da documenti cartacei, ma da semplici registrazioni contabili, definite "azioni scritturali" o "dematerializzate". Proprio in tema di azioni il legislatore ha operato notevoli aperture all’autonomia privata. La società per azioni potrà quindi emettere oltre alle usuali categorie di azioni: azioni fornite di diritti diversi, anche in relazione all’incidenza delle perdite; azioni a favore dei prestatori di lavoro a titolo di assegnazione di utili; azioni fornite di diritti patrimoniali correlate ai risultati dell’attività sociale in un determinato settore; azioni senza diritto di voto o a voto limitato a particolari argomenti, o subordinato al verificarsi di particolari condizioni non potestative, ovvero (per le società non quotate e senza azioni diffuse), con voto limitato ad una misura massima o scaglionato; azioni di godimento; azioni riscattabili. La società per azioni può anche emettere, in determinate circostanze, strumenti finanziari dotati di diritti peculiari patrimoniali o anche amministrativi. Il capitale minimo di partenza della società per azioni deve essere non inferiore a centoventimila euro (salva la maggiorazione di tale minimo di legge per talune società in relazione alla natura, alle dimensioni e ai riflessi sul mercato dell’attività che la società si propone di compiere). Non è necessario che la partecipazione al capitale della società corrisponda ai conferimenti di ciascuno: i soci possono ad esempio liberamente decidere di “premiare” con una partecipazione maggiore un consocio di cui reputano strategica la partecipazione o fondamentale l’apporto eseguito. In genere, comunque, non è prevista alcuna prescrizione ulteriore in considerazione dell’attività da svolgersi (cosiddetto oggetto sociale), oltre a quella che la società per azioni si costituisca con un capitale di almeno centoventimila euro, e che di tale capitale sia stato versato un quarto dei conferimenti in denaro ovvero la sua totalità, quando la società sia costituita ad opera di un unico soggetto. In passato, era pratica assai diffusa costituire società per azioni con statuto standardizzato, affidando l’attuazione dei programmi imprenditoriali concordati tra i soci a patti cosiddetti parasociali, e consacrati in accordi a parte. La prassi dovrà essere ampiamente rivista: i patti parasociali hanno ora una durata massima di cinque anni e, se conclusi per un tempo maggiore, ciascun partecipante può liberarsene recedendo con un preavviso. I soci che intendono concludere tra loro accordi solidi, destinati a durare nel tempo, oggi non hanno dunque concreta alternativa all’adozione, in sede di atto o verbale notarile, di uno statuto sociale modulato sulle loro specifiche esigenze. Consulta un notaio di fiducia per altri approfondimenti e per valutare eventuali ulteriori limiti di legge alla costituzione della società per azioni o al suo oggetto sociale che possono minare l’operazione concreta che ci si propone di realizzare.